Cani e padroni: ecco le nuove regole su guinzaglio, museruola e deiezioni

cani passeggiata

Ecco le nuove regole per l’accudimento dei cani nei luoghi pubblici.

Sono in vigore dal 7 settembre 2013 le nuove regole per l’accudimento dei cani nei luoghi pubblici e per le passeggiate all’aperto, emanate su ordinanza del Ministero della Salute il 6 agosto 2013 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013.

Le regole saranno in vigore per 12 mesi e riguardano soprattutto l’uso del guinzaglio, della museruola, la raccolta delle feci e restrizioni sulla detenzione.

Il primo punto dell’ordinanza stabilisce che i proprietari di cani sono “sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso”. Prima di affidare il proprio cane a qualcuno, bisogna accertarsi delle sue capacità dato che se ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Con lo scopo di “prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose”, quando portate a spasso il vostro amico cane in aree e spazi pubblici, ricordatevi di:

  • utilizzare sempre il guinzaglio corto, che non potrà essere più lungo di 1 metro e mezzo.  A meno che non vi troviate nelle apposite aree per cani individuate dai comuni, in cui gli animali possono scorrazzare liberamente;
  • portare con voi una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
  • portare sempre gli strumenti idonei alla raccolta le deiezioni dei cani. La norma specifica che chi accompagna il proprio cane nelle aree urbane è obbligato a raccogliere le feci del proprio segugio.

Per chi decide di acquistare un cane, la norma stabilisce che siete tenuti ad informarvi sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche e sulle norme in vigore. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere, a proprio carico, i percorsi formativi istituiti presso le strutture comunali stesse.

Sono vietate: tutte le attività che esaltano l’aggressività dei cani (addestramento, incrocio di razze, doping), la vendita di cani sottoposti ad interventi chirurgici estetici o non autorizzati (taglio della coda, delle orecchie, asportazione delle unghie e dei denti, recisione delle corde vocali), in quanto sono da considerarsi maltrattamento di animale.

L’ordinanza, infine, prevede restrizioni per coloro che hanno precedenti penali: delinquenti, persone sottoposte a misure di prevenzione e chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni, non possono detenere cani. Stessa sorte per minori di 18 anni, interdetti e inabili per infermità di mente.

L’ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco. Deroghe anche per i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.