Terre e Rocce da Scavo

Quali norme seguire per la gestione delle terre da scavo nei piccoli cantieri

terre e rocce da scavo

Da oggi Ambiente Quotidiano si dota di una nuova rubrica legale sulle norme ambientali. Essa è curata dal dott. prof. Bernardino Albertazzi, titolare dello “Studio Albertazzi-Consulenze Legali Ambiente ed Energia”, uno dei maggiori esperti di diritto dell’ambiente, autore di numerose monografie e pubblicazioni su riviste specializzate, nonché relatore a numerosissimi convegni nazionali e internazionali. La nuova rubrica si propone di aiutare gli operatori del settore a meglio comprendere ed applicare le normative ambientali e a sfatare molte “leggende metropolitane” che ancora circolano tra gli addetti ai lavori.

La disciplina delle terre da scavo nei piccoli cantieri

In primo luogo vogliamo focalizzarci su una delle novità normative più importanti dell’anno appena trascorso, cioè il 2013, che è consistita nel completamento della disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo. Com’ è noto il decreto ministeriale del maggio 2012, abrogando l’articolo 186 del Dlgs 152/2006 e s.m., ha individuato finalmente e per la prima volta dettagliatamente le caratteristiche che devono essere possedute da quel residuo denominato “terre e rocce da scavo” per poter essere qualificato come sottoprodotto anziché come rifiuto. Il decreto detta una disciplina molto specifica della materia, comprensiva della disciplina del trasporto e dei possibili riutilizzi che devono essere individuati nel Piano di Utilizzo, nonché la specificazione delle modalità di campionamento e dell’accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale. In tale decreto la nozione di “materiali da scavo” fa salva la possibilità che negli stessi siano presenti dei “riporti“, rimandando all’Allegato 9 per la nozione dei materiali di riporto di origine antropica. Questo Allegato introduce una soglia del 20% dei materiali antropici che possono essere presenti nei riporti.

Il legislatore è successivamente intervenuto sulla medesima materia nel D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98. L’art. 41 comma 2 del decreto-legge limita l’ambito di applicazione del regolamento prescrivendo che esso si applica solo alle “terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale”; in sostanza quindi, alle grandi opere.

L’art. 41, comma 3, lett. a), del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98 (decreto del fare) , ha modificato la definizione delle terre da scavo e ha aggiunto la specificazione che queste “matrici” sono “costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”.

E precisa poi che questa definizione “integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il Decreto ministeriale del maggio 2012 aveva però lasciato aperto il problema della disciplina applicabile ai c.d. CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI.

Dopo aver posto in essere e poi abrogato nel giro di pochi giorni varie norme su tale tema infine il Governo ha posto in essere l’art. 41-bis del D.L. 69/2013, convertito con la legge n. 98/2013 che, in tema di materiali da scavo-sottoprodotti, precisa che se pure il regolamento del 2012 vale solo per materiali derivanti da opere soggette ad AIA o VIA, la definizione dei materiali da scavo contenuta nello stesso “integra, a tutti gli effetti le corrispondenti disposizioni del D. Lgs 152/06” (comma 7), quindi in via generale e per tutti. Esso inoltre detta particolari disposizioni valide:

  1. sia (non solo) per cantieri di piccole dimensioni (quelli “la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. ” ai sensi dell’art.266, comma 7 del Dlgs 152/2006 e s.m.),
  2. sia per i materiali da scavo diversi da quelli connessi con VIA o AIA (tutti i “materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell’articolo 184-bis del Dlgs n. 152/2006, introdotto dal comma 2 dell’articolo 41 del presente decreto” (comma 5).

In base alle nuove disposizioni, i materiali da scavo di cui sopra, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis (sottoprodotti) del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

  1. che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
  2. che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
  3. che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
  4. che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

E’ obbligo del proponente o del produttore attestare il rispetto delle condizioni di cui al sopra tramite dichiarazione resa all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisando:

  • le quantità destinate all’utilizzo,
  • il sito di deposito e
  • i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.

Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione. Inoltre il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

Viene confermato che l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

Dott. prof. Bernardino Albertazzi
Giurista Ambientale
presso “Studio Albertazzi Consulenze legali Ambiente ed Energia”
albertazzi.bernardino@fastwebnet.it
www.bernardinoalbertazzi.it