Pellicce tossiche nei capi d’abbigliamento D’G, Blumarine e Woolrich

Rivelata la presenza di sostanze pericolose e possibili agenti cancerogeni in alcuni capi di abbigliamento Dolce & Gabbana, Blumarine Baby e Woolrich.

La nuova indagine di laboratorio commissionata dalla LAV, denominata Toxic Fur 2, interessa i capi d’abbigliamento per bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Forte di questi nuovi risultati, la LAV rivolge anche un appello a tutte le aziende moda: basta usare pellicce animali! Sono causa di sofferenza per gli animali, l’ambiente e anche un possibile rischio per la salute delle persone.

Le aziende coinvolte in “Toxic Fur 2” sono:

  • D&G (cappotto per bambina età 36 mesi con inserto in pelliccia di coniglio)
  • BLUMARINE BABY (giacca per bambina età 36 mesi con inserto in pelliccia di coniglio)
  • WOOLRICH (parka per bambino di età 24 mesi con inserto in pelliccia di cane procione)

I rapporti di prova sono allarmanti: il cappottino D&G (bimba 36 mesi) è risultato contaminato dal famigerato CROMO VI (esavalente), oltre che un quantitativo elevato di Cromo III (trivalente) che può causare irritazioni; la giacca BLUMARINE BABY (bimba 36 mesi) presenta elevati valori di Cromo III (trivalente) cedibile da sudore e FORMALDEIDE; la giacca Woolrich (bimbo 24 mesi) oltre ad elevati valori di Cromo III (trivalente) cedibile da sudore e Formaldeide risulta contaminata anche da elevati valori di NONILFENOLO ETOSSILATO. Sono state rilevate anche altre sostanze chimiche, come alcuni Idrocarburi Policiclici Aromatici.

Considerati questi preoccupanti risultati di laboratorio, la LAV sollecita il Ministero della Salute a:

  1. effettuare una valutazione della pericolosità per la salute dei consumatori (in questo caso bambini di età inferiore ai 36 mesi) in relazione all’uso dei prodotti testati;
  2. predisporre un divieto temporaneo cautelativo di esposizione nella rete di vendita dei prodotti in questione e promuovere specifici accertamenti su altri eventualmente ancora in vendita, ai sensi del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005)
  3. vietare l’uso di pelliccia animale almeno nei prodotti – di abbigliamento e non – destinati ai minori, o comunque ai bambini.

Questi capi d’abbigliamento sono stati reperiti tra ottobre e novembre di quest’anno, presso i tradizionali canali distributivi (negozi e e-commerce). Le componenti di pelliccia animale, presenti come bordature di questi articoli sono state sottoposte a test eco-tossicologici, con lo scopo di rilevare l’eventuale presenza residua di sostanze chimiche impiegate nelle fasi di concia e finissaggio delle pellicce.

Secondo quanto emerge dai risultati di laboratorio, la commercializzazione sul territorio italiano dei prodotti di abbigliamento analizzati potrebbe essere inibita per il mancato rispetto del “Codice del Consumo” (Decreto Legislativo 206/05 – art. 103: definizione di prodotto sicuro), legato alla presenza di residui di sostanze potenzialmente pericolose.