Il Collegato ambientale: novità su Rifiuti, Bonifiche e Servizio Idrico Integrato

Sulla Gazzetta ufficiale del 18 gennaio, è stata pubblicato il c.d. Collegato Ambientale alla legge di stabilità per il 2014, la Legge 221 del 28 dicembre 2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”,  che è entrata in vigore il  2 febbraio 2016.

Introduce nuove norme  in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche, sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, difesa del suolo, risorse idriche ed istituisce l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l’energia  e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Nel presente articolo verranno esaminate le disposizione di maggior interesse per le aziende che gestiscono servizi pubblici locali. Alcune norme sono di immediata applicazione, altre invece rimandano la loro operatività a futuri decreti del Ministero dell’Ambiente.

L’esame delle nuove norme verrà effettuato suddividendole per specifica materia.

Gestione dei rifiuti.

Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti

 L’Art. 29 attribuisce al Ministero dell’ambiente i compiti precedentemente spettanti all’Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti (oggi abolito), ed in particolare:

-l’ elaborazione di parametri  per  l’individuazione   dei   costi standard, e la definizione di un sistema tariffario equo e  trasparente  basato sul principio “chi inquina paga” e sulla copertura integrale dei costi efficienti di  esercizio  e  di investimento;

– l’elaborazione di  uno o piu’ schemi tipo di contratto di  servizio  ;

la  verifica del rispetto dei termini di cessazione delle gestioni “in economia”

-la verifica del raggiungimento degli obiettivi  stabiliti dall’Unione europea in materia di rifiuti e l’accertamento della responsabilita’ estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni.

Tariffa del servizio di gestione dei  rifiuti urbani e assimilati

L’Art. 42  modifica il  testo del comma 667, dell’art.  1,  della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  “Disposizioni  per  la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato  (legge  di  stabilita’  2014)”,  annunciando un decreto   del Ministro dell’ambiente, da emanarsi entro il 2 febbraio 2017,  che stabilirà criteri  per  la  realizzazione  da parte dei comuni di sistemi di misurazione  puntuale  della quantita’ di rifiuti conferiti al servizio  pubblico  o  di sistemi  di  gestione   caratterizzati   dall’utilizzo   di  correttivi  ai  criteri  di  ripartizione  del  costo   del servizio, finalizzati ad attuare un  effettivo  modello  di tariffa commisurata al servizio reso a copertura  integrale dei costi relativi al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Misure per incrementare la raccolta differenziata  e il riciclaggio

L’art. 32 dispone che nel caso in cui, a livello di ambito territoriale  ottimale  ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata e’  applicata  un’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in  discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dalla nuova norma. Inoltre la misura del tributo sul conferimento dei rifiuti in discarica (articolo  3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)  e’ modulata  in  base alla  quota  percentuale  di  superamento  del  livello  di  raccolta differenziata (RD).

Spetta alla regione definire,  con  apposita deliberazione, il metodo  standard  per  calcolare  e  verificare  le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune.

L’addizionale sul conferimento dei rifiuti in discarica e’ dovuta alle regioni  e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a  finanziare  gli interventi di prevenzione della produzione di  rifiuti  previsti  dai piani regionali, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati, il  cofinanziamento  degli  impianti .

Inoltre l’art. 34 estende il  tributo  speciale  per il deposito in discarica anche al conferimento dei rifiuti  in impianti di incenerimento senza recupero energetico.

 L’art. 45 dispone che le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalita’ automatiche e progressive, per  i  comuni che attuano misure di prevenzione della  produzione  dei  rifiuti  in applicazione dei principi  e  delle  misure  previsti  dal  programma nazionale di prevenzione dei rifiuti,  e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducono  i  rifiuti  residuali  e  gli  scarti  del  trattamento  di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi si applicano  tramite  modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.

Rifiuti in  Discarica

L’art.46 ha abrogato la lettera p)   dell’articolo 6, comma 1,  del  Dlgs 36/2003 e cioè il divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico  inferiore) > 13.000 kJ/kg.

 L’art. 48 ha specificato il disposto di cui all’art.7 del  Dlgs 36/2003 in base al quale i rifiuti possono   essere   collocati   in   discarica   solo   dopo un trattamento. Quale eccezione a tale regola era già previsto il caso dei “rifiuti il cui trattamento  non  contribuisce  al  raggiungimento delle finalita’ del Dlgs 36/2003,  e  non  risulta  indispensabile  ai  fini  del  rispetto  dei  limiti  fissati  dalla  normativa   vigente”.

La nuova norma dispone che sarà compito dell’ISPRA, entro il 2 aprile 2017, individuare i criteri tecnici da applicare  per  stabilire quando “il trattamento non e’ necessario ai predetti fini”.

 L’art.47 ha aggiornato gli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica  imponendo a  ciascuna  regione entro il 2 febbraio 2017, l’elaborazione  ed  approvazione di    un apposito programma per la riduzione  dei  rifiuti  biodegradabili  da collocare  in  discarica  ad  integrazione  del  piano  regionale  di gestione dei rifiuti, allo scopo di raggiungere a livello di  ambito territoriale ottimale, oppure,  a livello provinciale, i seguenti obiettivi:

  1. a) entro il 2 febbraio 2021 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
  2. b) entro il 2 febbraio 2024 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere  inferiori a 115 kg/anno per abitante;
  3. c) entro il 2 febbraio 2031 i rifiuti urbani biodegradabili  devono  essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

 Miscelazione dei rifiuti

L’Art. 49 conferma quanto già affermato in dottrina (anche dal sottoscritto) e dalla giurisprudenza, cioè che le miscelazioni di rifiuti non vietate in base  all’articolo 187 del Dlgs 152/2006 non possono essere  sottoposte ad autorizzazione e non possono essere sottoposte a prescrizioni  o  limitazioni  diverse  od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

Tale norma si è resa necessaria perché è stata prassi di molte Pubbliche  amministrazioni l’inserimento di tali gravose prescrizioni  o  limitazioni .

Scambio di beni usati

 L’art. 66 ha inserito nel Dlgs 152/2006, il comma 1-bis  dell’articolo 180-bis, ai sensi del quale i  comuni  possono  individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta , per l’esposizione temporanea,  finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati  e  funzionanti  direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi’ essere individuate  apposite  aree  adibite  al  deposito  preliminare  alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo  e alla raccolta di beni riutilizzabili.

Nei centri di raccolta  possono anche  essere  individuati  spazi  dedicati  alla  prevenzione  della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la  raccolta  di beni  da  destinare  al  riutilizzo,  nel  quadro  di  operazioni  di intercettazione e schemi di  filiera  degli  operatori  professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle  aziende  di  igiene urbana.

Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti  di piccolissime dimensioni

 L’articolo 40  istituisce un esplicito divieto di abbandono di mozziconi dei  prodotti  da  fumo nonché dei  rifiuti  di  piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di  carta  e  gomme  da masticare,  sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

La violazione del divieto relativo ai prodotti  da  fumo  e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  sessanta  a euro trecento, mentre quella relativa agli altri rifiuti  con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  trenta  a euro centocinquanta.

 Utilizzazione delle terre e rocce da scavo

L’Art. 28 elimina dal campo di applicazione del decreto del Ministro dell’ambiente

  1. 161 del 2012, recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre  e rocce da scavo , i residui di lavorazione di  materiali  lapidei  (marmi,  graniti,  pietre,  ecc.)  anche  non connessi alla realizzazione di un’opera  e  non  contenenti  sostanze pericolose  (quali  ad   esempio   flocculanti   con   acrilamide   o poliacrilamide).

Si tratta di una modifica apprezzabile in quanto i  residui di lavorazione di  materiali  lapidei  hanno un’origine del tutto diversa dalle terre da scavo e sono già correttamente disciplinati nell’ambito della disciplina dei sottoprodotti, qualora possiedano le caratteristiche di cui all’art.184-bis del Dlgs 152/2006 e s.m. .

IMPRENDITORI AGRICOLI

 Formulari

 L’art. 29 introduce nellarticolo 193, comma 2,  del  Dlgs 152/2006 e s.m. una disposizione in base alla quale gli imprenditori agricoli di cui  all’articolo  2135  del  codice  civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del  formulario  di identificazione per il trasporto dei rifiuti la cooperativa agricola di cui sono  soci  che  abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo.

Tale disposizione costituisce il corollario della disposizione relativa al deposito temporaneo degli imprenditori agricoli, introdotta dall’art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015,  ai sensi della quale il luogo di produzione dei rifiuti deve  intendersi per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civileil sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.
La medesima disposizione rinvia inoltre ad apposito  decreto  del Ministero dell’ambiente la previsione di  ulteriori modalita’  semplificate  per  la  tenuta  e compilazione del formulario  di  identificazione,  nel  caso  in  cui l’imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso  la cooperativa agricola di cui e’ socio.

Si rammenta inoltre che dal 1 gennaio 2016 è divenuta operativa la disposizione di cui al comma 9-bis dell’art.193 del Dlgs 152/2006 e s.m. in base alla quale non è considerata trasporto (e dunque non necessita del formulario) l’esecuzione delle seguenti attività:

  • la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.
  • la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Trasporto in conto proprio

Inoltre ai sensi dell’art.69 del “Collegato ambientale” i medesimi imprenditori agricoli di cui  all’articolo  2135  del  codice  civile che producono  rifiuti pericolosi, possono  trasportarli,  in conto proprio, per una quantita’ massima fino  a  30  chilogrammi  al giorno,  a  un  impianto  che  effettua  operazioni  autorizzate   di smaltimento.

Il disposto di legge è assai chiaro nella destinazione dei rifiuti pericolosi allo “smaltimento”, risultando esclusa quindi la possibilità di avvio a recupero.

Si rammenta inoltre che il trasporto “in conto proprio” richiede comunque un’iscrizione, per quanto “semplificata” all’Albo Gestori ai sensi dell’art. 212, comma  8 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni.

RIFIUTI SANITARI ANCHE PERICOLOSI

La medesima disposizione “di favore” relativa al trasporto in conto proprio

è stata indirizzata anche ai soggetti esercenti attivita’ ricadenti  nell’ambito dei seguenti codici ATECO:

96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere) ,

96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza) e

96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing )

che producono  rifiuti pericolosi,  compresi quelli aventi codice CER 18.01.03 (rifiuti sanitari a rischio infettivo)*, relativi  ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati. 

 Tali soggetti inoltre adempiono: a) all’obbligo di registrazione  nel  registro  di  carico  e scarico dei rifiuti e  b) all’obbligo  di  comunicazione  al  Catasto  dei

rifiuti tramite il M.U.D. (modello unico di dichiarazione ambientale), di  cui al Dlgs 152/2006,  anche  ai  fini  del  trasporto  in  conto  proprio,   attraverso   la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’articolo 193.

I formulari sono gestiti  e conservati con le modalita’ previste dal medesimo  articolo  193.

La conservazione deve avvenire:

– presso la sede dei soggetti esercenti  le attivita’  o

–   tramite  le  associazioni imprenditoriali  interessate  o  societa’  di  servizi   di   diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi.

La nuova norma stabilisce inoltre che l’adesione,  da  parte  dei  soggetti  esercenti attivita’  ricadenti  nei  suddetti  codici  ATECO,  alle   modalita’ semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve  anche agli  obblighi in materia di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti.

Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi

 L’Art. 30 inserisce nell’articolo 188 (Responsabilita’ della gestione dei  rifiuti), il seguente comma:«1-bis. Il produttore iniziale o altro  detentore  dei  rifiuti  di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al  loro  trattamento  deve   consegnarli   unicamente   ad   imprese autorizzate alle attivita’ di trasporto e raccolta di  rifiuti  o  di bonifica dei siti o alle attivita’ di commercio o di  intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico  o privato  addetto  alla   raccolta   dei   rifiuti,   in   conformita’ all’articolo 212, comma 5,  ovvero  al  recupero  o  smaltimento  dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della  parte  quarta del presente decreto.

Alla raccolta e al  trasporto  dei  rifiuti  di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la  disciplina di cui all’articolo 266, comma 5.

Il primo periodo del comma appare perfino superfluo in quanto non dice nulla che non fosse già contemplato dall’art.188 anche nel testo previgente.

Sicuramente innovativo è invece il secondo periodo il quale esclude la raccolta ed il  trasporto  dei  rifiuti  di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi dalle agevolazioni riservate alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (nessun obbligo di registri, formulari, MUD, iscrizione all’Albo).

FERTILIZZANTI

 L’Art. 25  ha modificato l’allegato 2 (AMMENDANTI), al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti inserendo nella descrizione della composizione dell’ “Ammendante compostato misto” (punto 2, numero 5,  terza  colonna  )  anche i  rifiuti  in   plastica   compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi  i  prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati,  previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario.

Inoltre l’art. 26  “Fertilizzanti correttivi” ha stabilito che l’ utilizzazione agronomica dei  correttivi  di  cui  al  decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in  particolare  del  gesso  di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione,  come  definiti all’allegato 3 del medesimo  decreto  legislativo  ,

qualora ottenuti da processi che prevedono  l’utilizzo  di  materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il  rispetto  dei limiti di apporto di azoto nel terreno di  cui  al  codice  di  buona pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le  politiche agricole 19 aprile 1999.

Tali correttivi devono riportare in etichetta il titolo di azoto.

BONIFICHE

 Interventi di bonifica da amianto

 L’art.56  ha stabilito che   ai  soggetti  titolari  di  reddito d’impresa  che  effettuano  nell’anno  2016  interventi  di  bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive  ubicate  nel  territorio dello Stato e’ attribuito, nel limite di spesa complessivo  di  5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute  per  i predetti interventi nel periodo di imposta  successivo  a  quello  in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di  importo unitario inferiore a 20.000 euro. Il credito d’imposta e’  ripartito  nonche’  utilizzato  in  tre quote annuali di pari importo  e  non concorre alla formazione  del  reddito  ne’  della  base  imponibile   dell’imposta regionale sulle  attivita’  produttive

Le  disposizioni attuative di tale disposto dovranno essere adottate entro il 2 aprile 2016  con decreto  del  Ministro  dell’ambiente.

Inoltre e’ istituito,  presso  il  Ministero  dell’ambiente il Fondo per la progettazione preliminare  e  definitiva  degli  interventi  di  bonifica  di  beni contaminati da  amianto.

 L’art. 31 introduce l’articolo 306-bis del decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento  del  danno  e  ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale.

Il nuovo articolo dispone che il soggetto  nei  cui  confronti  il  Ministero dell’ambiente ha avviato  le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale  di  siti inquinati di interesse nazionale,  ovvero ha intrapreso la  relativa  azione  giudiziaria,  puo’   formulare   una   proposta

transattiva. Tale proposta:

  1. a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;
  2. b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene  conto del tempo necessario per  conseguire  l’obiettivo  della  riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;
  3. c) ove i criteri risorsa-risorsa  e  servizio-servizio  non  siano applicabili  per  la  determinazione  delle  misure  complementari  e compensative,  contiene  una  liquidazione  del  danno  mediante  una valutazione economica;
  4. d) prevede comunque un piano di monitoraggio e  controllo  qualora all’impossibilita’  della   riparazione   primaria   corrisponda  un inquinamento residuo che comporta un rischio  per  la  salute  e  per l’ambiente;
  5. e) tiene conto degli  interventi  di  bonifica  gia’  approvati  e realizzati;
  6. f) in caso di concorso di piu’ soggetti nell’aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, puo’ essere formulata anche  da  alcuni soltanto di essi con riferimento all’intera  obbligazione,  salvo  il regresso nei confronti degli altri concorrenti;
  7. g) contiene l’indicazione di idonee garanzie finanziarie.

La nuova norma stabilisce le modalità di svolgimento della conferenza.

In particolare le determinazioni assunte all’esito della conferenza sostituiscono  a tutti  gli  effetti  ogni  atto  decisorio  comunque  denominato   di competenza   delle   amministrazioni   partecipanti   alla   predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.

Lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, e’ adottato con decreto del Ministro dell’ambiente .

Tali soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un’apposita sezione dell’Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale.

L’ATECO 2007 è adottata quale unica regola di classificazione per la Pubblica Amministrazione, sostituendo, in campo finanziario l’ATECOFIN 2004. Poter disporre di un codice identificativo che classifichi in modo identico le imprese, quando entrano in contatto Con le pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. I contribuenti devono utilizzare, negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, i codici attività indicati nella tabella di “Classificazione delle attività economiche – ATECO 2007.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

A cura di:
Dott. prof. Bernardino Albertazzi
Giurista Ambientale
presso “Studio Albertazzi Consulenze legali Ambiente”
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